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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 38 pagine

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Art. 54 Riduzione

1La riduzione è il procedimento nel quale è aggiunta acqua a una bevanda spiritosa, al fine di diminuirne il titolo alcolometrico volumico.

2L’acqua deve soddisfare i requisiti stabiliti per l’acqua potabile.

3L’acqua può eventualmente essere stata distillata o demineralizzata.

Art. 55 Titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande spiritose Le bevande spiritose destinate alla consegna ai consumatori devono presentare il titolo alcolometrico volumico minimo (tenore alcolico minimo), espresso in percentuale volume, fissato all’allegato 8.

Art. 56 Edulcorazione

1L’edulcorazione è l’operazione che consiste nell’impiegare, per l’elaborazione delle bevande spiritose, uno o più dei seguenti prodotti:

a. zucchero di fabbrica, zucchero bianco, zucchero bianco raffinato, destrosio, fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero liquido, zucchero liquido invertito e sciroppo di zucchero invertito;

b. mosto d’uva concentrato rettificato, mosto d’uva concentrato e mosto d’uva fresca;

c. zucchero bruciato (caramello), ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento controllato del saccarosio, senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altri additivi chimici;

d. miele;

e. sciroppo di carruba;

f. qualsiasi altra sostanza glucidica naturale avente effetto analogo a quello dei prodotti sopraelencati.

2Salvo altrimenti disposto, l’estratto totale dopo l’edulcorazione può raggiungere al massimo 10 g/l.

Art. 57 Aromatizzazione

1L’aromatizzazione è l’operazione che consiste nell’impiegare, per l’elaborazione di una bevanda spiritosa, uno o più aromi, quali definiti all’articolo 1 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del DFI del 22 giugno 20075 sugli additivi.

2Le bevande spiritose di cui agli articoli 59-72 non possono essere sottoposte ad aromatizzazione.

5 RS 817.022.31