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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 38 pagine
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Ordinanza Bevande alcoliche
Art. 97 Denominazione specifica
La denominazione specifica è disciplinata dall’articolo 3 OCDerr9.
Art. 98 Ulteriore caratterizzazione
Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 2 OCDerr10, nel medesimo campo visivo della denominazione specifica devono figurare indicazioni quali:
a. «contenente anidride carbonica», nel caso in cui alla bevanda sia aggiunta anidride carbonica in quantità superiore a 2 g al litro;
b. «contenente caffeina» se la bevanda presenta un tenore di caffeina superiore a 30 mg al litro;
c. «contenente chinina» per le bevande che contengono chinina.
Capitolo 9 Adeguamento degli allegati
Art. 99
L’UFSP adegua regolarmente gli allegati alla presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.
Capitolo 10 Disposizioni finali
Art. 100 Abrogazione del diritto vigente
L’ordinanza del DFI del 23 novembre 200511 sulle bevande alcoliche è abrogata.
Art. 101 Disposizioni transitorie
Le bevande alcoliche possono essere prodotte, importate ed etichettate secondo il diritto anteriore per (due anni) e consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
9 RS 817.022.21
10 RS 817.022.21
11 RS 817.022.110