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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 38 pagine
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Art. 20 Vini aromatizzati
1I vini aromatizzati sono bevande:
a. ottenute da vino o da mosto d’uva addizionato di alcool (mutizzato);
b. con aggiunta di alcool etilico di origine agricola, distillato di origine agricola, acquavite di vino, brandy o acquavite di vinaccia;
c. con aggiunta di sostanze aromatiche naturali o naturidentiche, estratti aromatici, spezie, erbe aromatiche o altre derrate alimentari che conferiscono sapore.
2Possono essere edulcorate conformemente all’articolo 56 e possono contenere altri ingredienti.
3Il tenore di vino o di mosto d’uva addizionato di alcool (mutizzato) nel prodotto finito non deve essere inferiore al 75 % in massa.
4Il tenore alcolico deve essere compreso tra il 14,5 e il 22 % vol.
5La denominazione specifica «vino aromatizzato» può essere sostituita da una delle denominazioni di cui all’allegato 6.
Art. 21 Disposizioni comuni
1Se la denominazione dei prodotti menzionati negli articoli 18 e 20 contiene il termine «spumante», la quantità di vino spumante presente nel prodotto finito deve essere almeno del 95 %.
2Le denominazioni di cui agli articoli 18 e 20 possono essere completate, in base al tenore di zucchero residuo per litro, da una delle indicazioni seguenti:
– «extra secco» meno di 30 g/l
– «secco» meno di 50 g/l
– «semisecco» da 50 a 90 g/l
– «amabile» da 90 a 130 g/l
– «dolce» oltre 130 g/l
3Le indicazioni «amabile» e «dolce» possono essere sostituite dall’indicazione del tenore di zucchero, espresso in grammi per litro.
4Se si aggiunge anidride carbonica a uno dei prodotti menzionati agli articoli 18 e 20 in una quantità superiore a 2 g/l, accanto alla denominazione specifica deve figurare l’indicazione «contiene anidride carbonica».